COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE
Le competenze del Giudice di Pace riguardano principalmente procedimenti civili e penali , ma includono anche funzioni amministrative.
In materia civile, si occupa di cause riguardanti beni mobili di valore non superiore a € 10.000 e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti con valore fino a € 25.000, oltre a controversie relative ai servizi condominiali e immissioni di fumo, calore, rumori, ecc..
In ambito penale, ha competenza per reati di minore gravità, con una particolare attenzione alla conciliazione tra le parti.
Il Giudice di Pace ha competenza in materia di immigrazione principalmente per la convalida dei provvedimenti di espulsione e per il ricorso contro i decreti di espulsione emessi dal Prefetto. Si occupa anche della convalida dell'accompagnamento alla frontiera del cittadino straniero extracomunitario.
Cause relative a beni mobili con valore non superiore a € 10.000.
Cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi € 25.000.
Controversie relative ai servizi condominiali e all'uso delle parti comuni.
Controversie tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo, calore, rumori, esalazioni e simili.
Cause per la violazione delle distanze per piantagioni e altre questioni legate a servitù, acque e possesso.
Competenza conciliativa, su richiesta delle parti, anche per materie al di fuori delle sue competenze giudiziali, eccetto lavoro e cause matrimoniali.
Opposizioni a sanzioni amministrative (violazioni al codice della strada, in materia di assegni, etc.)
Competenza per reati di lieve entità, come il reato di lesioni personali colpose, il reato di percosse, il reato di diffamazione, il reato di minaccia.
Funzione conciliativa per favorire la risoluzione pacifica della controversia.
Possibilità di astenersi dal procedere per tenuità del fatto, se non ci si oppone.
Applicazione di pene pecuniarie o sanzioni "paradetentive" come detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità.
Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione (D.Lgs n. 286 del 1998):
-per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 13);
-in sede di ricorso avverso l’espulsione disposta dal prefetto (art. 13 e 13-bis);
-per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (art. 14).
Funzione conciliativa: il Giudice di Pace può tentare una conciliazione prima dell'inizio di una causa.
Richiesta di decreto ingiuntivo: è possibile chiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, nei limiti di valore stabiliti.
Tutela preventiva: è possibile chiedere provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati prima dell'inizio di un processo.
COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE
Le competenze del Giudice di Pace riguardano principalmente procedimenti civili e penali , ma includono anche funzioni amministrative.
In materia civile, si occupa di cause riguardanti beni mobili di valore non superiore a € 10.000 e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti con valore fino a € 25.000, oltre a controversie relative ai servizi condominiali e immissioni di fumo, calore, rumori, ecc..
In ambito penale, ha competenza per reati di minore gravità, con una particolare attenzione alla conciliazione tra le parti.
Il Giudice di Pace ha competenza in materia di immigrazione principalmente per la convalida dei provvedimenti di espulsione e per il ricorso contro i decreti di espulsione emessi dal Prefetto. Si occupa anche della convalida dell'accompagnamento alla frontiera del cittadino straniero extracomunitario.
Cause relative a beni mobili con valore non superiore a € 10.000.
Cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi € 25.000.
Controversie relative ai servizi condominiali e all'uso delle parti comuni.
Controversie tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo, calore, rumori, esalazioni e simili.
Cause per la violazione delle distanze per piantagioni e altre questioni legate a servitù, acque e possesso.
Competenza conciliativa, su richiesta delle parti, anche per materie al di fuori delle sue competenze giudiziali, eccetto lavoro e cause matrimoniali.
Opposizioni a sanzioni amministrative (violazioni al codice della strada, in materia di assegni, etc.)
Competenza per reati di lieve entità, come il reato di lesioni personali colpose, il reato di percosse, il reato di diffamazione, il reato di minaccia.
Funzione conciliativa per favorire la risoluzione pacifica della controversia.
Possibilità di astenersi dal procedere per tenuità del fatto, se non ci si oppone.
Applicazione di pene pecuniarie o sanzioni "paradetentive" come detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità.
Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione (D.Lgs n. 286 del 1998):
-per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 13);
-in sede di ricorso avverso l’espulsione disposta dal prefetto (art. 13 e 13-bis);
-per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (art. 14).
Funzione conciliativa: il Giudice di Pace può tentare una conciliazione prima dell'inizio di una causa.
Richiesta di decreto ingiuntivo: è possibile chiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, nei limiti di valore stabiliti.
Tutela preventiva: è possibile chiedere provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati prima dell'inizio di un processo.
COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE
Le competenze del Giudice di Pace riguardano principalmente procedimenti civili e penali , ma includono anche funzioni amministrative.
In materia civile, si occupa di cause riguardanti beni mobili di valore non superiore a € 10.000 e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti con valore fino a € 25.000, oltre a controversie relative ai servizi condominiali e immissioni di fumo, calore, rumori, ecc..
In ambito penale, ha competenza per reati di minore gravità, con una particolare attenzione alla conciliazione tra le parti.
Il Giudice di Pace ha competenza in materia di immigrazione principalmente per la convalida dei provvedimenti di espulsione e per il ricorso contro i decreti di espulsione emessi dal Prefetto. Si occupa anche della convalida dell'accompagnamento alla frontiera del cittadino straniero extracomunitario.
Cause relative a beni mobili con valore non superiore a € 10.000.
Cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi € 25.000.
Controversie relative ai servizi condominiali e all'uso delle parti comuni.
Controversie tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo, calore, rumori, esalazioni e simili.
Cause per la violazione delle distanze per piantagioni e altre questioni legate a servitù, acque e possesso.
Competenza conciliativa, su richiesta delle parti, anche per materie al di fuori delle sue competenze giudiziali, eccetto lavoro e cause matrimoniali.
Opposizioni a sanzioni amministrative (violazioni al codice della strada, in materia di assegni, etc.)
Competenza per reati di lieve entità, come il reato di lesioni personali colpose, il reato di percosse, il reato di diffamazione, il reato di minaccia.
Funzione conciliativa per favorire la risoluzione pacifica della controversia.
Possibilità di astenersi dal procedere per tenuità del fatto, se non ci si oppone.
Applicazione di pene pecuniarie o sanzioni "paradetentive" come detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità.
Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione (D.Lgs n. 286 del 1998):
-per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 13);
-in sede di ricorso avverso l’espulsione disposta dal prefetto (art. 13 e 13-bis);
-per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (art. 14).
Funzione conciliativa: il Giudice di Pace può tentare una conciliazione prima dell'inizio di una causa.
Richiesta di decreto ingiuntivo: è possibile chiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, nei limiti di valore stabiliti.
Tutela preventiva: è possibile chiedere provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati prima dell'inizio di un processo.